(garanzia dello stato)

Art. 2-bis.(Garanzia dello Stato)

Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i ((cinquecentocinquanta milioni di euro))
Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi