Art 16

Art. 16.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, e' aggiunto il seguente articolo 41-quater:
"I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
L'autorizzazione e' accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale".
Entrata in vigore il 31 agosto 1967
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