Art 1
Art. 1.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 21 NOVEMBRE 2005, N. 286))((3))---------------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e di conseguenza e' abrogato il presente articolo.
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e di conseguenza e' abrogato il presente articolo.