(agevolazioni fiscali)

Art. 8.(Agevolazioni fiscali)

Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalita', le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonche' la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare. ((7))----------------AGGIORNAMENTO (7) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 30 dicembre 1985, n. 370 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1986, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nelle parti in cui non prevede l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1986
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