Art 7

Art. 7.
Le societa' di navigazione a carattere regionale sono tenute ad assumere il personale, iscritto nei ruoli organici del personale amministrativo e navigante o comunque in servizio al 31 dicembre 1974, dipendente dalle societa' che attualmente gestiscono i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale. Per la tutela dei diritti del personale, il Ministro per la marina mercantile e' tenuto a inserire nelle convenzioni che dovra' stipulare ai sensi dell'articolo 2, le norme di cui agli articoli 13 e 14 delle convenzioni in vigore fino al 31 dicembre 1973 e successivamente prorogate. Il personale come sopra assunto dovra' essere utilizzato in ogni settore di appartenenza, in conformita' al disposto degli articoli 2 e 7 della legge 5 gennaio 1953, n. 34.
Allo scopo di garantire all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento dei contributi dovuti dalle societa' che attualmente gestiscono i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, il Ministero della marina mercantile, prima di procedere alla liquidazione degli acconti e dei saldi delle sovvenzioni relative all'anno 1975, dovra' accertare l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Entrata in vigore il 9 giugno 1975

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