Art 18

Art. 18.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. (5)
Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.
Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane e' concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi. (3)
Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei territori anzidetti.
Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributi o di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.
Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto alla applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.
I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. (3) (6) ((7))---------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, 589, ha disposto ( con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con le modificazioni di cui al primo comma del presente articolo, a favore delle aziende industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali, e' prorogato, con le procedure e modalita' di cui allo stesso articolo, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980".---------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 1 luglio 1972, n. 286, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1972, 463, ha disposto (con l'art 3 bis) che "Lo sgravio degli oneri sociali previsto dal primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1068 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del presente decreto".---------------AGGIORNAMENTO (6) La L. 5 agosto 1978, n. 502 nel modificare la legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089, ha conseguentemente disposto che l'art. 18 del presente D.L. si interpreta nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali.---------------AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza del 16-22 gennaio 1987 n. 12 (in G.U. 1a s.s. 28/01/1987, n. 5), nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18 della L. 25 ottobre 1968, 1089 ha conseguentemente dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del presente D.L. nella parte in cui consente l'applicabilita' degli sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1987
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