valutazione provvisoria

Art. 25. Valutazione provvisoria1.Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale ((, delle passivita' computabili)) possono essere disposti sulla base di una valutazione provvisoria.
2.La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi 1, primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile.
3.La valutazione provvisoria e' seguita, non appena possibile, da una valutazione definitiva conforme agli articoli 23 e 24. Se quest'ultima e' effettuata insieme alla valutazione prevista dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta. ((La valutazione definitiva di per se' non richiede modifiche al programma di risoluzione.))4.La valutazione definitiva e' finalizzata ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformita' agli articoli 29, comma 3, e 51, comma 2.
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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