deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso

Art. 18. Deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 in materia di determinazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini del pieno recupero, da parte del gestore, dei costi connessi all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e al collegamento con gli impianti di servizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo 16.
2.Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si assicura che i gestori dell'infrastruttura abbiano valutato l'impatto dei coefficienti di maggiorazione per specifici segmenti di mercato, prendendo in considerazione almeno i binomi elencati nell'allegato VI, punto 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, scegliendo quelli pertinenti. L'elenco dei segmenti di mercato definiti dai gestori dell'infrastruttura contiene almeno i tre segmenti seguenti:
a)servizi merci;
b)servizi passeggeri nel quadro di un contratto di servizio pubblico locale, regionale e nazionale;
c)altri servizi passeggeri.
Il gestore dell'infrastruttura puo' distinguere ulteriormente i segmenti di mercato in base alle merci o ai passeggeri trasportati nonche' ad altri parametri relativi ai segmenti specifici. Sono, inoltre, definiti i segmenti di mercato in cui le imprese ferroviarie non effettuano al momento servizi ma possono effettuarli durante il periodo di validita' del sistema di imposizione dei canoni. Il gestore dell'infrastruttura non include nel sistema di imposizione dei canoni nessun coefficiente di maggiorazione per tali segmenti di mercato.
3.Il gestore dell'infrastruttura applica i coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1 in base a principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, garantendo nel contempo la competitivita' ottimale dei segmenti del mercato ferroviario Il sistema di imposizione dei canoni deve rispettare gli aumenti di produttivita' conseguiti dalle imprese ferroviarie. Il gestore dell'infrastruttura puo' altresi' applicare, fatti salvi gli articoli 101, 102, 106 e 107 TFUE, le riduzioni sui canoni imposti all'impresa ferroviaria, secondo quanto previsto ai commi 11, 12 e 13, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo 16.
4.L'organismo di regolazione verifica:
a)la sostenibilita' per il mercato dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione cui al comma 1;
b)che tali coefficienti siano applicati in base a principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione;
c)che tali coefficienti siano applicati in modo da garantire la competitivita' ottimale dei segmenti del mercato ferroviario;
d)che il sistema di imposizione dei canoni rispetti gli aumenti di produttivita' conseguiti dalle imprese ferroviarie.
L'organismo di regolazione comunica gli esiti della verifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze per le successive valutazioni.
L'organismo di regolazione verifica inoltre che le riduzioni rispettino quanto stabilito ai commi 11, 12 e 13.
5.Il livello dei canoni stabiliti non preclude l'utilizzo dell'infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, piu' un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario.
6.L'elenco dei segmenti di mercato e' pubblicato nel prospetto informativo della rete ed e' rivisto almeno ogni cinque anni.
L'organismo di regolazione controlla tale elenco ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del presente decreto.
7.I gestori dell'infrastruttura possono fissare i canoni a un livello piu' elevato per recuperare completamente i costi sostenuti per il trasporto merci da e verso paesi terzi, effettuato su linee con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione.
8.Per il sistema Alta Velocita'/Alta Capacita' e per altri progetti di investimento specifici, da realizzare in futuro o ultimati dopo il 1988, il gestore dell'infrastruttura puo' stabilire o mantenere canoni piu' elevati, sulla base dei costi totali a lungo termine di tali progetti, purche' si tratti di progetti che migliorano l'efficienza o la redditivita' e che, in caso contrario, non potrebbero o non avrebbero potuto essere attuati. Tale sistema di imposizione dei canoni puo' inoltre comportare accordi di ripartizione dei rischi connessi ai nuovi investimenti.
((9.I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura di corridoi ferroviari di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione sono differenziati, nel rispetto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione, in modo da offrire incentivi per dotare i treni del sistema di controllo-comando e segnalamento denominato "European Train Control System" (ETCS), conforme alla versione adottata dalla decisione 2008/386/CE della Commissione o alle versioni successive.
Detta differenziazione non comporta globalmente un aumento delle entrate del gestore dell'infrastruttura. In deroga all'obbligo di differenziare i canoni, la suddetta differenziazione per l'utilizzo dell'infrastruttura non si applica alle linee ferroviarie di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, sulle quali possono circolare solo i treni dotati dell'ETCS. Nei casi di cui al presente comma, resta ferma la necessita' di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione.))10.Per impedire discriminazioni, i canoni medi e marginali di ogni gestore dell'infrastruttura per usi equivalenti della sua infrastruttura sono comparabili e i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato sono soggetti agli stessi canoni. Il gestore dell'infrastruttura deve dimostrare nel prospetto informativo della rete, senza rivelare informazioni commerciali riservate, che il sistema di imposizione dei canoni soddisfa questi requisiti.
11.Le riduzioni di cui al comma 3, possono riferirsi soltanto ai canoni applicati a una sezione determinata dell'infrastruttura e si limitano all'economia effettiva realizzata dal gestore dell'infrastruttura dei costi amministrativi. Per determinare il livello di riduzione, non si puo' tener conto delle economie integrate nei canoni applicati.
12.A servizi analoghi si applicano sistemi di riduzione analoghi.
I sistemi di riduzione si applicano in modo non discriminatorio a qualsiasi impresa ferroviaria.
13.Il gestore dell'infrastruttura puo' istituire schemi di canone, destinati a tutti gli utenti dell'infrastruttura, per flussi di traffico specifici, che prevedono riduzioni limitate nel tempo al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari o riduzioni volte a incentivare l'uso di linee notevolmente sotto utilizzate.
14.Ogni modifica degli elementi essenziali del sistema di imposizione dei canoni deve essere resa pubblica con almeno tre mesi di anticipo rispetto al termine per la pubblicazione del prospetto informativo della rete.
Entrata in vigore il 22 dicembre 2018
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