grandi e piccole derivazioni

Art. 1. Grandi e piccole derivazioni1.L'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge
23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e' il seguente:
"1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione
delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di
risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte
del sistema produttivo e dei cittadini, nonche' per
realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio
all'ambiente e' tenuto a ripristinare la situazione
precedente, nonche' a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la materia della concessione delle acque
pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione
delle utilizzazioni previste, della quantita' della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino
idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e
irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per
l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare
l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali
dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della
granulometria e della natura del materiale estratto;
disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di
spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area
concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei
lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non
eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli
usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi;
prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque
pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di
fognatura".




Nota all'art. 1:
- Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.
Entrata in vigore il 5 agosto 1993

Sentenze1

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