Art 1

Art. 1.

Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale puo' essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.
Detto trattamento e' esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.
La concessione dell'integrazione salariale e' disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.
Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi e' corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000. ((1))
Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: "le industrie boschive e forestali e del tabacco". ((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 1975, n.164 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' ammessa nel limite massimo di sei mesi"; (con l'art. 15, commi 1 e 2) che "Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' elevato a L. 300.000.
L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate."
Entrata in vigore il 7 giugno 1975
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