Art 15

Art. 15.

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1.Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilita' o incompatibilita' di cui al presente decreto.
2.Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorita' nazionale anticorruzione, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonche' alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative.
3.Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attivita' svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.
Note all'art. 15:
Per il riferimento alla citata legge 20 luglio 2004, n. 215, vedasi nelle note all'articolo 6.
Entrata in vigore il 19 aprile 2013
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