Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' e alla pensione di inabilita'
Art. 4.Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' e alla pensione di inabilita'1.Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidita' e alla pensione di inabilita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2, e' richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
2.Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a)eb)dello stesso articolo 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.
3.Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
4.Al pensionato di inabilita' che, in seguito a recupero delle capacita' lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, e' attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.
2.Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a)eb)dello stesso articolo 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.
3.Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione e' conseguito allorche' risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
4.Al pensionato di inabilita' che, in seguito a recupero delle capacita' lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, e' attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.