(deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)

Art. 13.(Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)1.((Fino al 31 dicembre 2022)), in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ((ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60)) del presente decreto.
2.Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonche' presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario e' consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.
Entrata in vigore il 1 marzo 2022

Sentenze11


  • 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-11-17, n. 202302695
    Provvedimento:
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    • art. 13 del d.l. n. 18/2020·
    • compensazione delle spese di lite·
    • decreto legge 17 marzo 2020, n. 18·
    • deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali·
    • diritto soggettivo all'esercizio della professione sanitaria·
    • esercizio temporaneo delle professioni sanitarie·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie·
    • valutazione delle competenze dei medici stranieri

  • 2. TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-11-10, n. 202302602
    Provvedimento:
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    • art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18·
    • compensazione delle spese di lite·
    • deroga delle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie·
    • diritto soggettivo·
    • esercizio temporaneo delle professioni sanitarie·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interesse legittimo·
    • riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie·
    • tutela dei diritti dei medici stranieri

  • 3. TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-11-17, n. 202302696
    Provvedimento:
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    • art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18·
    • decreto legge 17 marzo 2020, n. 18·
    • diritto soggettivo·
    • esercizio temporaneo delle professioni sanitarie·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione ordinaria·
    • interesse legittimo·
    • riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie·
    • sostituzione di atti amministrativi·
    • valutazione delle competenze professionali

  • 4. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-05-02, n. 202205401
    Provvedimento:
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    • art. 16 d.lgs. 206/2007·
    • art. 22 e 38 D.lgs. 206/2007·
    • art. 38 d.lgs. 206/2007·
    • art. 3 L. 241/1990·
    • art. 49 D.P.R. 394/1999·
    • art. 60 d.lgs. 206/2007·
    • art. 6 L. 241/1990·
    • autotutela amministrativa·
    • difetto di istruttoria·
    • diniego riconoscimento titolo professionale·
    • eccesso di potere·
    • equiparazione titoli professionali·
    • improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse·
    • misura compensativa·
    • prova attitudinale·
    • valutazione titoli acquisiti all'estero·
    • violazione del principio di motivazione·
    • violazione del principio di proporzionalità·
    • violazione del procedimento amministrativo

  • 5. TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2020-11-20, n. 202001480
    Provvedimento:
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    • Accreditamento SSN·
    • Compensazione spese·
    • Deroga art. 49 e 50 DPR 394/99·
    • D.L. 18/2020 art. 13·
    • D.lgs 206/2007·
    • Emergenza COVID-19·
    • Illegittimità del diniego·
    • Nulla osta al lavoro·
    • Professionisti sanitari stranieri·
    • Riconoscimento qualifica professionale·
    • Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
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