Art 30

Art. 30.

(Indennita' lavoratori del settore agricolo)

1.Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro agricolo, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3.Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
((8))-------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 84, comma 7) che ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo dell'indennita' di cui al presente articolo, la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
Entrata in vigore il 19 maggio 2020
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