(disposizioni in materia di lavoro agile)
Art. 39.(Disposizioni in materia di lavoro agile)1.Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. (17)
2.Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da 18a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2-bis.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
((21))---------------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 15 ottobre 2020. ---------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020.
2.Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da 18a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2-bis.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
((21))---------------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 15 ottobre 2020. ---------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020.
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2022-10-21, n. 202213592Provvedimento:Leggi di più...- accordi sindacali·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 2 d.lgs. 532/1999·
- art. 33 legge 104/1992·
- art. 53 d.lgs. 151/2001·
- circolare INPS 90/2007·
- lavoro notturno·
- reperibilità del personale prefettizio·
- sospensione dell'efficacia degli atti·
- tutela dei disabili
2. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-04-19, n. 202100345Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 116 c.p.a.·
- cessazione della materia del contendere·
- diritti del lavoratore disabile·
- esposto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro·
- lavoro agile·
- normativa di settore sul lavoro agile·
- sospensione del lavoro per malattia·
- spese di lite·
- tutela dei dati personali