Misure destinate agli operatori che forniscono

Art. 82.Misure destinate agli operatori che forniscono1.Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonche' quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e' stabilito quanto segue.
2.Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi.
2-bis.Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche e' consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attivita' all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli ((,)) contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87- bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.
3.Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza..
4.Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacita' di rete e della qualita' del servizio da parte degli utenti, dando priorita' alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unita' di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unita' di crisi regionali.
5.Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilita' e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
6.Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 14 settembre 2020

Sentenze56


  • 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-01-09, n. 202400041
    Provvedimento:
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    • art. 3 e 21-nonies legge n. 241 del 1990·
    • art. 82 d.l. n. 18 del 2020·
    • art. 86 d.lgs. n. 259 del 2003·
    • art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003·
    • autorizzazione edilizia·
    • autotutela amministrativa·
    • conferenza di servizi·
    • disponibilità giuridica dell'area·
    • divieto di prosecuzione attività·
    • non veridicità delle dichiarazioni·
    • ordinanza cautelare·
    • permesso di costruire·
    • SEU·
    • silenzio assenso·
    • sospensione conferenza di servizi·
    • tutela cautelare

  • 2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300714
    Provvedimento:
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    • concessione di area·
    • coubicazione·
    • diritti del concessionario·
    • divieto di cessione e subconcessione·
    • emergenza COVID-19·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interpretazione clausole contrattuali·
    • legittimità amministrativa·
    • poteri dell'amministrazione·
    • procedura ad evidenza pubblica·
    • sostituzione di clausole illegittime·
    • violazione art. 3, 25, 86, 87, 88, 93 d.lgs. n. 259/2003·
    • violazione art. 82 d.l. 17.3.2020, n. 18·
    • violazione art. 8 l. n. 36/2001

  • 3. TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-01-25, n. 202300161
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 63 delle N.t.a. del PPTR·
    • art. 91 delle N.t.a. del PPTR·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • compatibilità paesaggistica·
    • delocalizzazione infrastrutture di telecomunicazione·
    • difetto di motivazione·
    • giudizio amministrativo·
    • legittimità provvedimenti amministrativi·
    • normativa paesaggistico-ambientale·
    • nulla-osta paesaggistico-ambientale·
    • principio di libera iniziativa economica·
    • spese di giudizio·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • violazione normativa paesaggistica

  • 4. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-06-07, n. 202200386
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • autorizzazione per impianti di telefonia mobile·
    • conferenza di servizi·
    • diniego autorizzazione·
    • giusto procedimento·
    • legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici·
    • limitazioni alla potestà regolamentare dei comuni·
    • pareri negativi·
    • partecipazione al procedimento amministrativo·
    • principio di proporzionalità·
    • regolamento comunale per stazioni radio base·
    • spese di lite·
    • tutela della salute pubblica·
    • violazione art. 87 D.lgs. 259/2003

  • 5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-05-02, n. 202205422
    Provvedimento:
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    • atti endoprocedimentali·
    • carenza di effetti lesivi·
    • concessione ex art. 26 del Codice della Strada·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse ad agire·
    • interpretazione normativa·
    • nulla-osta tecnico·
    • parere ministeriale·
    • proponibilità dell'impugnativa·
    • regolamentazione della circolazione stradale·
    • SCIA
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