(assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)
Art. 8.(Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)1.Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento ((...)) delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessita' di sviluppo di ((test per patogeni)) rari, il Ministero della difesa, verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, puo' conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unita' di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.
2.Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
3.((Le attivita' professionali)) svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.
4.Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:
((a) per l'anno 2020)), mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
((b) per l'anno 2021)), mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l`Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
2.Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
3.((Le attivita' professionali)) svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.
4.Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:
((a) per l'anno 2020)), mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
((b) per l'anno 2021)), mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l`Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.