ufficiali in ferma prefissata

Art. 23. Ufficiali in ferma prefissata1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
((4.Il Corpo della Guardia di finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a)siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b)non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso;
c)siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;
c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
5.Con decreto del Ministro dell'economia e della finanze sono stabiliti:
a)i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, anche la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale;
b)i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.))5-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
((6.Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.))7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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