(reclamo e mediazione)
Art. 10.(Reclamo e mediazione)1.All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro".
2.Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3.All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e dell'agente della riscossione".
((3-bis.All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014"))
2.Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3.All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e dell'agente della riscossione".
((3-bis.All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014"))