disposizioni in materia fiscale
Art. 2. Disposizioni in materia fiscale1.All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602";
b)il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004".
2.All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
b)al comma 2, le parole: "i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1".
((3.Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))4.All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 2 e' abrogato;
b)al comma 5 le parole: "La disciplina prevista dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La disciplina prevista dal comma 1".
5.Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento.
Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
6.Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e' sostituito dal seguente:
"Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.".
7.Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.
8.All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: "al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente" sono sostituite dalla seguente: "2004".
a)al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602";
b)il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004".
2.All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
b)al comma 2, le parole: "i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1".
((3.Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))4.All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 2 e' abrogato;
b)al comma 5 le parole: "La disciplina prevista dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La disciplina prevista dal comma 1".
5.Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento.
Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
6.Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e' sostituito dal seguente:
"Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.".
7.Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.
8.All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: "al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente" sono sostituite dalla seguente: "2004".