modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

Art. 4. Modifiche dell'articolo 7
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1941.All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonche' gli aeroporti principali;»;
2) la letterab)e' soppressa;
3) alla letterac)le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,»;
4) alla letterad)le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni, nonche' per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. (Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:
a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonche' gli aeroporti principali;
b) (soppressa);
c) entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
d) entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimita' degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attivita' industriali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni, nonche' per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».
Entrata in vigore il 4 aprile 2017

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-05, n. 202407441
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • allegato 1 d.lgs. 42/2017·
    • art. 22 d.lgs. 42/2017·
    • art. 25 Costituzione·
    • art. 3 legge 241/1990·
    • art. 64 c.p.a.·
    • cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica·
    • competenza legislativa statale concorrente·
    • competenza sanzionatoria della Regione·
    • decreto di archiviazione penale·
    • disciplina delle professioni·
    • eccesso di potere·
    • error in judicando·
    • error in procedendo·
    • falsi rilievi fonometrici·
    • graduazione delle sanzioni·
    • negligenza professionale·
    • principio di legalità·
    • proporzionalità della sanzione·
    • requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici acustici·
    • valutazione previsionale di clima acustico
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi