requisiti per l'iscrizione

Art. 22. Requisiti per l'iscrizione1.All'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a)avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;
b)avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;
c)avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
d)aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
2.In via transitoria, per un periodo di non piu' di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturita' scientifica e dei seguenti requisiti:
a)aver svolto attivita' professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalita' dell'attivita' svolta e' valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attivita' professionale in materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attivita' professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;
b)avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.
3.L'idoneita' dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 e' verificata dalla regione o provincia autonoma.
4.Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.
Note all'art. 22:
- Per i riferimenti normativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si veda nelle note all'art. 18.
Entrata in vigore il 4 aprile 2017

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-05, n. 202407441
    Provvedimento:
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    • allegato 1 d.lgs. 42/2017·
    • art. 22 d.lgs. 42/2017·
    • art. 25 Costituzione·
    • art. 3 legge 241/1990·
    • art. 64 c.p.a.·
    • cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica·
    • competenza legislativa statale concorrente·
    • competenza sanzionatoria della Regione·
    • decreto di archiviazione penale·
    • disciplina delle professioni·
    • eccesso di potere·
    • error in judicando·
    • error in procedendo·
    • falsi rilievi fonometrici·
    • graduazione delle sanzioni·
    • negligenza professionale·
    • principio di legalità·
    • proporzionalità della sanzione·
    • requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici acustici·
    • valutazione previsionale di clima acustico
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