Art 7

Art. 7.

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per cio' che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo puo' costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, pero', anche se inscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilita' preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione e' in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facolta' di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalita' di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, ne' superiore alla meta', salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avra' luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Entrata in vigore il 15 marzo 1929

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