Testo unico-art. 142

Art. 142.

(Articoli 33 e 37, comma ultimo, Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Nelle Universita' e negl'Istituti superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di studenti.
Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universita' e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa Universita' o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1933
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