Testo unico-art. 78

Art. 78.

(Art. 17. comma 1°, 19, 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, 1° comma, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 12, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 7, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n 1176 - Art. 15, penultimo comma, e art. 16 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I professori di ruolo sono ordinari e straordinari.
Essi sono nominati straordinari per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati dall'ufficio su motivata deliberazione della Facolta' o Scuola.
Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio reso sulla loro operosita' scientifica e didattica da una Commissione nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Alla Commissione deve essere sottoposta una motivata relazione circa l'operosita' e la efficacia didattica dimostrate e circa il modo col quale sono stati adempiuti in genere i doveri accademici durante il triennio, redatta dal Consiglio della Facolta' o della Scuola.
Ove il giudizio sia sfavorevole, i professori, su parere conforme del Consiglio superiore, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di nuova Commissione.
Nelle more del giudizio per il conferimento della nomina ad ordinario i professori sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio attivo. La nomina ad ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come professore straordinario.
Coloro che non possono conseguire la nomina ad ordinario, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo.
Ai professori nominati in virtu' dell'art. 81 sono attribuiti, all'atto stesso della nomina, il grado di ordinario e lo stipendio corrispondente.
Ai componenti le Commissioni di cui al terzo comma del presente articolo spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' previste dall'art. 74.
Le spese relative sono a carico dello Stato per le l'Universita' e gli Istituti di cui alla tabella A; a carico delle Universita' e Istituti per le Universita' e Istituti di cui alla tabella B.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1933
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