(procedure autorizzative specifiche per le aree idonee)
Art. 22.(Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)1.La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a)nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
b)i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
1-bis.La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili. (6)
((1-ter.La disciplina di cui al comma 1 si applica altresi', indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1))---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
a)nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
b)i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
1-bis.La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili. (6)
((1-ter.La disciplina di cui al comma 1 si applica altresi', indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1))---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
1. TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-06-30, n. 202300227Provvedimento:Leggi di più...- Area idonea·
- Compensazione spese·
- Conferenza di servizi·
- D.Lgs. n. 199/2021·
- D.Lgs. n. 28/2011·
- Impianto di energia da fonte rinnovabile·
- Principio di favor per le FER·
- Procedura autorizzativa semplificata (PAS)·
- Riduzione termini procedimentali·
- Rimborso contributo unificato·
- Violazione art. 22 D.Lgs. 199/2021
2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-10-25, n. 202300827Provvedimento:Leggi di più...- art. 146 D.Lgs. 42/2004·
- art. 20 D.Lgs. 199/2021·
- art. 25 D.Lgs. 152/2006·
- art. 3 L. 241/1990·
- beni culturali e paesaggistici·
- compatibilità ambientale·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- impianti agro-fotovoltaici·
- interesse al ricorso·
- interesse archeologico·
- legittimazione ad agire·
- misure cautelari·
- Nuraghe Turriga·
- procedimento amministrativo·
- rinvio della decisione·
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio·
- tutela del patrimonio culturale·
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)·
- vincolo archeologico
3. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-05-29, n. 202400175Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 del D.lgs. 152/2006·
- commissione tecnica PNRR-PNIEC·
- concerto tra ministeri·
- giurisprudenza ambientale·
- legittimazione passiva·
- normativa ambientale·
- priorità dei progetti di energia rinnovabile·
- procedimento di VIA·
- silenzio amministrativo·
- sostituzione del potere amministrativo·
- termine perentorio·
- valutazione di impatto ambientale
4. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-08-29, n. 202400728Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- autorizzazione amministrativa·
- autorizzazione paesaggistica·
- autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004·
- autotutela amministrativa·
- impianti fotovoltaici·
- interesse pubblico·
- legittimità degli atti amministrativi·
- parere non vincolante della Soprintendenza·
- principio di leale collaborazione tra amministrazioni·
- procedimento amministrativo·
- tutela del paesaggio·
- valutazione di impatto ambientale·
- vincoli paesaggistici ex art. 142 d.lgs. 42/2004·
- vincolo paesaggistico
5. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400293Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 d.lgs. 152/2006·
- art. 2 e 17 bis legge 241/1990·
- art. 97 Costituzione·
- Commissione Tecnica PNRR-PNIEC·
- nomina commissario ad acta·
- obbligo di provvedere·
- principio di buon andamento dell'amministrazione·
- procedimento amministrativo·
- silenzio amministrativo·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)