Art 1
Art. 1.
L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimita'.
In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione e' vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione". ((4))---------------AGGIORNAMENTO (4)
La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 51) che "Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e' prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167."
L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimita'.
In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione e' vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione". ((4))---------------AGGIORNAMENTO (4)
La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 51) che "Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e' prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167."