licenziamento discriminatorio

Art. 3. Licenziamento discriminatorio1.Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e' nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 604/1966 e' il seguente:
"Art. 4. - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attivita' sindacabili e' nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata".
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 903/1977, e' il seguente:
"Art. 15 (Atti discriminatori). - E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
- Per il testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970 si veda la precedente nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 14 luglio 2003

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