copertura finanziaria
Art. 7. Copertura finanziaria1.Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1.339.093 euro nel 2022, a 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041, a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048 e a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede, quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro per l'anno 2024, a 2.741.947 euro per l'anno 2025, a 4.503.155 euro per l'anno 2026, a 3.429.627 euro per l'anno 2027, a 7.985.486 euro per l'anno 2028, a 15.363.755 euro per l'anno 2029, a 22.862.380 euro per l'anno 2030, a 22.672.219 euro per l'anno 2031, a 22.785.206 euro per l'anno 2032, a 22.304.648 euro per l'anno 2033, a euro 22.677.410 per l'anno 2034, a 21.988.276 euro per l'anno 2035, a 24.471.503 euro per l'anno 2036, a 25.618.530 euro per l'anno 2037, a 27.898.976 euro per l'anno 2038, a 29.710.579 euro per l'anno 2039, a 32.275.733 euro per l'anno 2040, a 34.731.744 euro per l'anno 2041, a 39.352.365 euro per l'anno 2042, a 43.262.901 euro per l'anno 2043, a 45.164.710 euro per l'anno 2044, a 46.993.173 euro per l'anno 2045, a 48.215.486 euro per l'anno 2046, a 49.540.444 euro per l'anno 2047, a 50.782.454 euro per l'anno 2048, a 52.250.283 euro per l'anno 2049, a 52.003.935 euro per l'anno 2050, a 51.880.761 euro per l'anno 2051, a 51.778.116 euro per l'anno 2052 e a 51.757.587 euro a decorrere dall'anno 2053, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per la restante parte, mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro per l'anno 2027, 49.149.451 euro per l'anno 2028, 51.181.822 euro per l'anno 2029, 52.947.316 euro per l'anno 2030, 55.020.745 euro per l'anno 2031, 57.278.935 euro per l'anno 2032, 59.496.067 euro per l'anno 2033, 61.590.025 euro per l'anno 2034, 63.807.157 euro per l'anno 2035, 65.675.296 euro per l'anno 2036, 67.871.899 euro per l'anno 2037, 69.432.103 euro per l'anno 2038, 70.930.720 euro per l'anno 2039, 72.039.286 euro per l'anno 2040, 72.798.859 euro per l'anno 2041, 73.763.722 euro per l'anno 2042, 74.338.534 euro per l'anno 2043, 74.892.817 euro per l'anno 2044, 75.323.926 euro per l'anno 2045, 75.960.325 euro per l'anno 2046, 76.494.079 euro per l'anno 2047, 76.863.601 euro per l'anno 2048, 77.007.304 euro per l'anno 2049, 77.253.652 euro per l'anno 2050, 77.376.826 euro per l'anno 2051, 77.479.471 euro per l'anno 2052 e 77.500.000 euro a decorrere dall'anno 2053. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per l'anno 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per l'anno 2025 e 126.021 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.