Art 3

Art. 3.
Agli effetti delle prestazioni dell' assicurazione di malattia i lavoratori agricoli sono distinti nelle seguenti categorie:
a) salariati fissi e assimilati a contratto annuo;
b) obbligati;
c) braccianti o compartecipanti permanenti con occupazione presso aziende agricole per oltre 200 giornate all'anno;
d) braccianti o compartecipanti abituali con occupazione presso aziende agricole da 151 a 200 giornate a l'anno;
e) braccianti o compartecipanti occasionali con occupazione presso aziende agricole da 101 a 150 giornate all'annuo;
f) braccianti o compartecipanti eccezionali con occupazione presso aziende agricole da 51 a 100 giornate all'anno;
g) coloni e mezzadri.
I salariati fissi con contratto inferiore ad un anno sono equiparati ai braccianti in ragione della rispettiva frequenza di lavoro risultante dalla durata del contratto nel corso dell'anno agrario e da 26 giornate di occupazione presunta per ciascun mese di validita' del contratto stesso.
I coloni parziari sono equiparati ai braccianti ed ai compartecipanti con diritto alle prestazioni contemplate per le rispettive categorie di cui alle lettere e) ed f), qualora risultino occupati sul fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario.
Sono considerati braccianti agricoli solo quei lavoratori che dedicano ai lavori agricoli piu' di 51 giornate all'anno.
Entrata in vigore il 30 aprile 1946

Sentenze38

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi