enti privatizzati

Art. 1. Enti privatizzati1.Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.
2.Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.
3.Gli enti trasformati continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
4.Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:
a)trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti;
b)determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalita' e' considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attivita' professionale della categoria interessata;
c)previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualita' dell'importo delle pensioni in essere.
Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualita' per ogni biennio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): prevede che "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza". Nota all'art. 1:
- Gli articoli 12 e seguenti del codice civile cosi' recitano:
"Art. 12 (Persone giuridiche private). - Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo' delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli con loro decreto.
Art. 13 (Societa'). - Le societa' sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.
Art. 14 (Atto costitutivo). - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
Art. 15 (Revoca dell'atto costitutivo della fondazione).
- L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.
La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorita' governativa nelle forme indicate nell'art. 12.
Art. 17 (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredita' e legati). - La persona giuridica non puo' acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni o eredita', ne' conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Art. 18 (Responsabilita' degli amministratori). - Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' pero' esente da responsabilita' quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
Art. 19 (Limitazioni del potere di rappresentanza). - Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
Art. 20 (Convocazione dell'assemblea delle associazioni). - L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
I quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puo' essere ordinata dal presidente del tribunale.
Art. 21 (Deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli interventi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non e' altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 22 (Azioni di responsabilita' contro gli amministratori). - Le azioni di responsabilita' contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Art. 23 (Annullamento e sospensione delle deliberazioni). - Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, puo' sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume puo' essere sospesa anche dall'autorita' governativa.
Art. 24 (Recesso ed esclusione degli associati). - La qualita' di associato non e' trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato puo' sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purche' sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non puo' essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e' stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26 (Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione). - L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento delle attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
L'estinzione e' dichiarata dall'autorita' governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.
Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). - Quando lo scopo e' esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilita', o il patrimonio e' divenuto insufficiente, l'autorita' governativa, anziche' dichiarare estinta la fondazione, puo' provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volonta' del fondatore.
La trasformazione non e' ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o piu' famiglie determinate.
Art. 29 (Divieto di nuove operazioni). - Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena e' stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorita', a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena e' stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilita' personale e solidale.
Art. 30 (Liquidazione). - Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
Art. 31 (Devoluzione dei beni). - I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformita' dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorita' governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorita' governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di cio' che hanno ricevuto.
Art. 32 (Devoluzione dei beni con destinazione particolare). - Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorita' governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
Art. 33 (Registrazione delle persone giuridiche). - In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
La registrazione puo' essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.
Art. 34 (Registrazione di atti). - Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorita' governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Art. 35 (Disposizione penale). - Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da L. 4.000 a L. 200.000.
Art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute). - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione.
Art. 37 (Fondo comune). - I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 (Obbligazioni). - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Art. 39 (Comitati). - I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e' stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40 (Responsabilita' degli organizzatori). - Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41 (Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio). - Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.
Art. 42 (Diversa destinazione dei fondi). - Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia piu' attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorita' governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non e' stata disciplinata al momento della costituzione".
Entrata in vigore il 23 agosto 1994
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