Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 45
Art. 45.
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.
1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400140Provvedimento:Leggi di più...- accertamento della conoscenza della lingua inglese·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 100 c.p.c.·
- art. 24 legge 240/2010·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- carenza di interesse·
- consistenza della produzione scientifica·
- criteri di valutazione·
- giurisprudenza amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse ad agire·
- procedura selettiva·
- rinnovazione delle operazioni concorsuali·
- valutazione titoli e produzione scientifica
3. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-04-11, n. 202204231Provvedimento:Leggi di più...- annullamento graduatoria·
- art. 1 l. 56/1989·
- art. 7 del regolamento per l'affidamento di incarichi·
- art. 97 Cost.·
- concorso pubblico·
- criteri di valutazione·
- difetto di giurisdizione·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- inammissibilità del ricorso·
- incarico di collaborazione coordinata e continuativa·
- patrocinio facoltativo·
- principio di trasparenza·
- risarcimento del danno·
- violazione di regolamento