Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 6

Art. 6.

(Art. 19 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per le cause nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di piu' convenuti di sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Quando un'Amministrazione dello Stato e' chiamata in garantia, la cognizione cosi' della causa principale come della azione in garantia e' devoluta, sulla semplice richiesta della Amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorita' giudiziaria competente a norma del comma precedente.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1933
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