Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 7
Art. 7.
(Art. 20 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).
Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonche' per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del Codice di commercio e 94 del Codice di procedura civile.
Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.
L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, e' proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.
(Art. 20 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).
Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonche' per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del Codice di commercio e 94 del Codice di procedura civile.
Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.
L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, e' proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.