Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 52
Art. 52.
(Art. 9 R. decreto 25 giugno 1865, n. 2361).
((Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica))
(Art. 9 R. decreto 25 giugno 1865, n. 2361).
((Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica))