Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 11

Art. 11.

(Art. 138 Codice procedura civile; art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - n. 891).

Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio.((13)) ---------------AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967 n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullita' di notificazione".
Entrata in vigore il 17 luglio 1967
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