Art. 35.(( (Responsabili dei centri). ))((1.Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a)rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
b)assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
2.Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f):
a)rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione;
b)rilascia, a seguito della attivita' di cui alla letterac)del comma 3 dell'articolo 34, un visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3.I soggetti indicati alle lettere a)e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. ))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1999
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