(sanzioni).

Art. 39. (Sanzioni).1.Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: ((a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472));
a-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N.4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26));
a-ter) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N.4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26)).
b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. (16)
1-bis.Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
2.Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
3.In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582. (16)
4.L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare.
4-bis.La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.
4-ter.Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.
---------------AGGIORNAMENTO (16)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata gia' contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato." ---------------AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. ---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Entrata in vigore il 28 gennaio 2019

Sentenze71


  • 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-02-02, n. 202300316
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento degli atti amministrativi·
    • art. 8 D.M. 164/1999·
    • cancellazione visto di conformità·
    • certezza dei fatti compiuti·
    • contraddittorio·
    • eccesso di potere·
    • gravi irregolarità nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali·
    • principio di legalità·
    • principio di tipicità delle sanzioni amministrative·
    • procedimenti penali pendenti·
    • reati finanziari·
    • requisiti soggettivi per il visto di conformità·
    • retroattività dei provvedimenti amministrativi·
    • revoca Entratel·
    • sospensione delle misure cautelari

  • 4. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-11-29, n. 202306569
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 25 d.p.r. 322/1998·
    • art. 39 d.lgs. 241/1997·
    • art. 7 bis d.lgs. 241/1997·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • compensazione orizzontale del credito IVA·
    • controllo di vigilanza·
    • graduazione delle sanzioni·
    • iscrizione elenco soggetti abilitati a rilasciare visto di conformità·
    • omesso invio delle dichiarazioni fiscali·
    • pendenze tributarie·
    • principio di gradualità delle sanzioni·
    • principio di proporzionalità delle sanzioni·
    • revoca abilitazione dichiarazioni fiscali·
    • sospensione dell'abilitazione·
    • sospensione del visto di conformità·
    • tardivo invio delle dichiarazioni fiscali·
    • tutela dei dati personali·
    • violazione art. 8 D.M. Finanze 31 luglio 1998·
    • violazione del principio di proporzionalità

  • 5. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-01-25, n. 202300039
    Provvedimento:
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    • art. 35 D.Lgs. 241/1997·
    • art. 3 D.P.R. 322/1998·
    • art. 640-bis c.p.·
    • compensazione delle spese di lite·
    • condanne per reati finanziari·
    • interpretazione reati finanziari·
    • ordinanza cautelare·
    • principio di tipicità delle sanzioni·
    • requisiti di onorabilità·
    • revoca abilitazione Entratel·
    • revoca abilitazione telematica·
    • riabilitazione ex art. 178 c.p.·
    • sospensione condizionale della pena·
    • sospensione visto di conformità·
    • violazione del giusto procedimento
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