Art. 7.(( (Modalita' dei concorsi).))((1.Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a)il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c)le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e)la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f)le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g)le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h)i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2.Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio.
3.Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a)e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b)sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso;
c)possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
d)sono stabilite la durata, le modalita' di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.
4.La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5.Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.))
Entrata in vigore il 22 giugno 2017

Sentenze11


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-08-07, n. 202307604
    Provvedimento:
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    • art. 20 D.lgs. 199/1995·
    • art. 445 c.p.p.·
    • art. 635 c.o.m.·
    • compensazione delle spese processuali·
    • concorso pubblico·
    • condanna penale·
    • estinzione del reato·
    • giurisprudenza in materia di concorsi pubblici·
    • interpretazione delle clausole del bando di concorso·
    • requisiti di partecipazione

  • 2. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-01-20, n. 202300169
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 16 del Decreto del Capo della Polizia·
    • carenza di istruttoria e motivazione·
    • compatibilità titoli con funzioni del ruolo·
    • giudizio di incompatibilità·
    • norme sul personale tecnico della Polizia di Stato·
    • revoca titoli professionali·
    • spese di lite·
    • transito di ruolo nella Polizia di Stato

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-31, n. 202200663
    Provvedimento:
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    • argomentum a contrario·
    • art. 2 Cost.·
    • art. 35 d.lgs. n. 165/2001·
    • art. 3 Cost.·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 9 d.lgs. n. 69/2001·
    • concorso pubblico·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • error in iudicando·
    • graduatoria concorsuale·
    • illogicità·
    • irragionevolezza·
    • legittimità della indizione di nuovi concorsi·
    • lex specialis derogat generali·
    • motivazione della scelta concorsuale·
    • normativa speciale·
    • principio di buon andamento della P.A.·
    • principio di eguaglianza·
    • principio di legalità·
    • reclutamento·
    • scorrimento graduatoria·
    • sospensione dell'ultrattività graduatorie·
    • usucapione delle graduatorie

  • 4. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-08-07, n. 201808860
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • art. 2043 c.c.·
    • diritti retributivi·
    • giurisprudenza sul demansionamento·
    • mancata prestazione lavorativa·
    • onere della prova·
    • responsabilità amministrativa·
    • retrodatazione dell'inquadramento·
    • risarcimento del danno·
    • sinallagmaticità della prestazione lavorativa·
    • tempi di esecuzione delle sentenze

  • 5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-08-24, n. 201704056
    Provvedimento:
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    • annullamento bando di concorso·
    • compensazione spese giudizio·
    • concorso pubblico·
    • graduatorie concorsuali·
    • legittimità indizione nuovo concorso·
    • principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
    • riforma sentenza T.A.R.·
    • scorrimento graduatorie·
    • violazione art. 51 Cost.·
    • violazione art. 97 Cost.
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