Art 20

Art. 20.
Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"

1.Ai concorsi di cui all'articolo 19, puo' essere ammesso il personale ((in servizio permanente)) che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:
a)abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
b)non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna;
c)((non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;))d)non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e)non sia sospeso ((dall'impiego)) o in aspettativa;
f)non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g)non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2.Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1.
3.Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo l9.
Entrata in vigore il 2 novembre 2018

Sentenze4

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