Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami

Art. 53.Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami1.(( Gli ispettori ed i sovrintendenti )) in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Entrata in vigore il 26 marzo 2001
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