Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami
Art. 53.Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami1.(( Gli ispettori ed i sovrintendenti )) in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Sentenze • 5
1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-11, n. 202013385Provvedimento:Leggi di più...- Art. 3 l. 241/90·
- Art. 57 d.lgs. 199/95·
- Avanzamento militare·
- Compensazione spese·
- Conseguimento della laurea·
- Discrezionalità tecnica·
- Eccesso di potere·
- Errore di valutazione·
- Giudizio di non idoneità·
- Giudizio prognostico·
- Requisiti morali e caratteriali·
- Sanzione disciplinare·
- Travisamento dei fatti·
- Valutazione complessiva
2. TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-05-07, n. 201400769Provvedimento:Leggi di più...- assoluzione penale·
- carenza di motivazione·
- compensazione delle spese di lite·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- graduatoria di avanzamento·
- indagine penale·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- ricorso gerarchico·
- sanzioni disciplinari·
- sospensione dall'impiego·
- valutazione delle prestazioni dei militari·
- violazione di legge
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-27, n. 201106868Provvedimento:Leggi di più...- avanzamento a scelta·
- comparazione tra elementi positivi e negativi·
- eccesso di potere·
- error in judicando·
- motivazione della sentenza·
- principio di attualità della valutazione·
- procedimento disciplinare·
- requisiti per l'avanzamento·
- sanzione disciplinare·
- sospensione della valutazione·
- spese di giudizio·
- titolarità di partita IVA·
- valutazione della idoneità·
- violazione delle norme sul giusto procedimento