requisiti per l'ammissione al corso
Art. 6. Requisiti per l'ammissione al corso1.L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a)cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b)eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95));((13))c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95));
d)idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;
e)rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;f)possesso del diploma di istruzione secondaria ((che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;))g)non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;h)non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
i)essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ((. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;))l)non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;m)aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
((m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.))((13))((1-bis.Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.))2.Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle ((...)) del personale delle Forze di' polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3.Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle ((...)) del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' ((di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.))-----------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera c), del presente articolo "nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole". -----------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 22) che "Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 57) che "L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente".
a)cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b)eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95));((13))c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95));
d)idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;
e)rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;f)possesso del diploma di istruzione secondaria ((che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;))g)non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;h)non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
i)essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ((. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;))l)non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;m)aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
((m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.))((13))((1-bis.Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.))2.Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle ((...)) del personale delle Forze di' polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3.Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle ((...)) del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' ((di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.))-----------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera c), del presente articolo "nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole". -----------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 22) che "Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 57) che "L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente".
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202402576Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità dell'appello cumulativo·
- appello cumulativo·
- art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare·
- art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso·
- Direttiva 2000/78/CE·
- disparità di trattamento nei concorsi pubblici·
- esclusione da concorso per superamento del limite di età·
- giurisprudenza amministrativa sul limite di età nei concorsi·
- interpretazione delle norme del bando di concorso·
- interpretazione delle norme in materia di concorsi pubblici·
- legittimità del provvedimento di esclusione·
- limite di età per concorsi pubblici·
- potere di autotutela amministrativa·
- principio di favor partecipationis·
- principio di soccombenza nelle spese di lite·
- servizio militare e incremento del limite di età
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300595Provvedimento:Leggi di più...- art. 75 d.p.r. 309/1990·
- detenzione di sostanze stupefacenti·
- discrezionalità amministrativa·
- esclusione da concorso pubblico·
- giudizio di legittimità del provvedimento amministrativo·
- giurisprudenza in materia di stupefacenti·
- modifica normativa art. 6 d.lgs. 199/1995·
- par condicio tra concorrenti·
- principio di legalità e irretroattività della pena·
- principio di proporzionalità·
- requisiti di moralità e condotta·
- sospensione dell'esecutività della sentenza
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202402575Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità dell'appello cumulativo·
- art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare·
- art. 2 del bando di concorso·
- compatibilità con normativa europea·
- disparità di trattamento·
- esclusione da concorso pubblico·
- giurisprudenza amministrativa sul cumulo dei ricorsi·
- interpretazione di clausole del bando di concorso·
- limite massimo di età·
- potere di autotutela amministrativa·
- requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi·
- servizio militare e innalzamento del limite anagrafico
4. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-05-20, n. 202410024Provvedimento:Leggi di più...- art. 26 legge 1° febbraio 1989, n. 53·
- art. 36, comma 1, lettera b), n. 6, d.lgs. n. 199/1995·
- art. 6, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 199/1995·
- concorso pubblico·
- discrezionalità amministrativa·
- esclusione da concorso·
- guida in stato di ebbrezza·
- legittimità costituzionale·
- principio di eguaglianza·
- requisiti morali e di condotta
5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-15, n. 202401521Provvedimento:Leggi di più...- appello cumulativo·
- compensazione delle spese·
- disparità di trattamento·
- giurisprudenza amministrativa sui limiti di età·
- interpretazione di bandi di concorso·
- legittimo affidamento·
- limite di età per concorsi pubblici·
- principio di soccombenza·
- regime transitorio normativo·
- servizio militare e requisiti anagrafici