Art 5-bis

Art. 5-bis.(( (Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione). ))
((1.I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
3.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonche' presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine. i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale".))
Entrata in vigore il 11 luglio 1995

Sentenze1

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