Art 28

Art. 28.
Per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'articolo 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, ed all'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, e' delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:
a) alla eliminazione delle difformita' e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attivita' merceologiche promiscue;
c) ad istituzionalizzare, nella attuazione dell'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un meccanismo di variazione delle retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianita' di servizio dei singoli soci.
Entrata in vigore il 30 aprile 1969

Sentenze3


  • 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2020, n. 10778
    Provvedimento: T IT IR D E T N E S E 105 GIU, 2020 S E T AULA 'B' EN S E E 107 78/20 N IO Z A R T IS G Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA R E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 23870/2014 Cron.10778 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA Presidente - Ud. 19/11/2019 Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Dott. ROSSANA MANCINO Rel. Consigliere Consigliere -Dott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23870-2014 proposto da: DE NN RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell'avvocato ENZO GIARDIELLO, che lo rappresenta e …
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  • 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2004, n. 2163
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SENESE Salvatore - Presidente - Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere - Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SENIOR COOPERATIVA ANZIANI S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ET CC IO, DI IO UN, SO PR, RA AT, RA FR, OS NI, LE EP, EO BA, EL IT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato EP RAMADORI, rappresentati e difesi dall'avvocato G. RAMADORI e G. LANZINGER, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - …
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  • 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2002, n. 14210
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente - Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere - Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere - Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere - Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: COOPERATIVA CITTÀ DEL SOLE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N. RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLACINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO BARSANTI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro IN; - intimato - e sul 2^ ricorso n^ 08982/00 proposto da: …
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