concessionari della riscossione

Art. 17. Concessionari della riscossione1.Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2001

Sentenze58

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi