(coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

Art. 27.(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)1.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, ((. . .)) e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m). 2.Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite c rizzano i rispettivi territori o parte spetto a quelli corrispondentemente per le medesime funzioni dallo complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 3.Le disposizioni di cui al comma I sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:
a)disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b)definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;
c)individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d). 4.A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento aggiunti vo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore. 5.Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformita' ai rispettivi statuti, i' Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. 6.La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione e' integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata. 7.Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assicurata l'organizzazione del tavolo.
Entrata in vigore il 6 dicembre 2011

Sentenze39


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-09, n. 202210828
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 248 del TUEL·
    • art. 31 della legge n. 183 del 2011·
    • coordinamento della finanza pubblica·
    • difetto di istruttoria·
    • dissesto finanziario degli enti locali·
    • eccesso di potere·
    • garanzia dell'autonomia speciale·
    • legittimità costituzionale·
    • patto di stabilità interno·
    • principio di pareggio di bilancio·
    • principio di ragionevolezza·
    • sanzione per violazione del patto di stabilità·
    • sospensione delle azioni esecutive

  • 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-22, n. 202305055
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 13 d.lgs. n. 149/2011·
    • art. 246 e 248 TUEL·
    • art. 27 legge n. 42/2009·
    • art. 31, comma 26, lett. a) legge n. 183/2011·
    • competenza legislativa delle regioni a statuto speciale·
    • dissesto finanziario degli enti locali·
    • giurisprudenza in materia di patto di stabilità·
    • integrazione del contraddittorio·
    • legittimità costituzionale·
    • patto di stabilità interno·
    • principio di coordinamento della finanza pubblica·
    • principio di economia degli atti processuali·
    • principio di ragionevolezza·
    • sanzione per violazione del patto di stabilità·
    • sospensione delle procedure esecutive·
    • tutela dell'unità economica della Repubblica

  • 3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-05-13, n. 202206027
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 1, commi 118, 122 e 123, Legge n. 190/2014·
    • competenza del Gruppo di Azione Coesione·
    • difetto di motivazione·
    • diritti dei beneficiari dei fondi strutturali·
    • diritti delle Regioni·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • inammissibilità del ricorso·
    • incentivi occupazionali·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • principio di addizionalità·
    • principio di affidamento·
    • principio di leale collaborazione·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di territorialità·
    • rideterminazione del finanziamento·
    • riprogrammazione delle risorse PAC·
    • sospensione del finanziamento

  • 4. Corte Cost., sentenza 11/01/2019, n. 6
    Provvedimento:
     Leggi di più...

    • 5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-11-05, n. 201810625
      Provvedimento:
       Leggi di più...
      • annullamento di decreto ministeriale·
      • art. 119 Cost.·
      • art. 8, comma 4 e art. 47, comma 2 del d.l. 66/2014·
      • autonomia finanziaria degli enti locali·
      • banca dati SIOPE·
      • competenza legislativa esclusiva della Regione Sicilia·
      • consumi intermedi·
      • criteri di calcolo delle riduzioni·
      • diritti delle province e delle città metropolitane·
      • eccesso di potere·
      • legittimità costituzionale delle misure di riduzione della spesa·
      • misure di contenimento della spesa·
      • principio di leale collaborazione·
      • principio pattizio·
      • riduzione delle spese pubbliche·
      • violazione art. 3, 97 e 98 Cost.·
      • violazione della legge 241/90·
      • violazione principio di ragionevolezza e imparzialità·
      • violazione regolamento CE 2333/1996
    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi