Art 9
Art. 9.1.La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a)allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b)allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c)allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d)al cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e)all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f)allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2.Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
a)allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b)allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c)allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d)al cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e)all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f)allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2.Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-31, n. 202423870Provvedimento:Leggi di più...- art. 9 legge 91/1992·
- cittadinanza italiana·
- diniego cittadinanza·
- discrezionalità amministrativa·
- interesse pubblico·
- maltrattamenti in famiglia·
- naturalizzazione·
- onere motivazionale·
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- principio di proporzionalità·
- requisito reddituale·
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2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-03, n. 202421706Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis legge 91/1992·
- art. 7 legge 241/1990·
- atti di alta amministrazione·
- autotutela amministrativa·
- difetto di istruttoria·
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3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-12-07, n. 202318388Provvedimento:Leggi di più...- art. 9 legge 91/1992·
- cessazione della materia del contendere·
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- concessione cittadinanza italiana·
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- rallentamento attività amministrativa·
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4. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-31, n. 202423888Provvedimento:Leggi di più...- art. 9 legge 91/1992·
- cittadinanza italiana·
- diniego cittadinanza·
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- eccesso di potere·
- falsità ideologica·
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5. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-28, n. 202418832Provvedimento:Leggi di più...- cittadinanza italiana·
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- eccesso di potere·
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- procedimento penale·
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