Art 5
Art. 5.1.Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2.I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
((13))---------------AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 26 luglio 2022, n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2022 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1".
2.I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
((13))---------------AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 26 luglio 2022, n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2022 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1".