(programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo)

Art. 3.(Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo)1.Al fine di avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato.
Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, e' finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.2.Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 4.3.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.4.Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di applicazione ed erogazione dei finanziamenti. Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 59 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei princi'pi e delle finalita' di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonche' degli standard di qualita' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini e' istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.".
- Per il comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, vedi le note all'art. 2.
Entrata in vigore il 23 febbraio 2001

Sentenze14


  • 1. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-07-03, n. 202401424
    Provvedimento:
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    • annullamento di atto amministrativo·
    • art. 18 l. n. 179/1992·
    • art. 2 d.m. n. 2523 del 27 febbraio 2001·
    • art. 7 l. r. Campania n. 1/2009·
    • autorizzazione alla trasformazione del regime locativo·
    • compensazione delle spese di lite·
    • edilizia residenziale pubblica (ERP)·
    • interpretazione letterale delle norme·
    • obbligo di provvedere·
    • principio di gerarchia delle fonti·
    • sospensione del provvedimento amministrativo·
    • trasformazione del regime di locazione

  • 2. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-01-05, n. 202200074
    Provvedimento:
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    • Affidamento·
    • Annullamento·
    • Autotutela·
    • Compensazione spese·
    • Competenza·
    • Contrarius actus·
    • Convenzioni edilizie·
    • Edilizia residenziale pubblica·
    • Interesse pubblico·
    • Motivazione·
    • Norme imperative·
    • Prezzo massimo di cessione·
    • Termine ragionevole

  • 3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-03-03, n. 202002800
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    • Approvazione tabella prezzi·
    • Atto interlocutorio·
    • Compensazione spese·
    • Contributo regionale·
    • Convenzione urbanistica·
    • Edilizia residenziale pubblica·
    • Indebito arricchimento·
    • Inerzia amministrativa·
    • Obbligo di provvedere·
    • Silenzio amministrativo

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-05-16, n. 201802907
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    • annullamento di delibera comunale·
    • clausole di salvaguardia·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • danno da perdita di chance·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • principio di favor partecipationis·
    • procedure concorsuali·
    • responsabilità precontrattuale·
    • violazione di legge

  • 5. TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-04-06, n. 201800518
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    • art. 11 legge Regione Puglia 15 dicembre 2000, n. 25·
    • art. 3 l.r. 22/14·
    • assegnazione di alloggi·
    • commissario ad acta·
    • decadenza da benefici·
    • edilizia residenziale pubblica·
    • esecuzione delle sentenze amministrative·
    • graduatoria degli aspiranti·
    • obbligo di provvedere·
    • programma sperimentale di edilizia residenziale·
    • silenzio inadempimento·
    • tutela processuale effettiva·
    • vigilanza comunale
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